Per contestare una multa non è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato, infatti il sistema normativo italiano offre al cittadino la possibilità di stare in giudizio personalmente. Tuttavia è necessario prestare attenzione, infatti, anche se è possibile presentare il ricorso personalmente e stare in giudizio da soli – nel caso di ricorso al Giudice di Pace – è importante rispettare alcune regole nella redazione del ricorso.
Per questo motivo anche se deciderai di presentare ricorso personalmente il consiglio è quello di affidare la redazione del ricorso a degli specialisti del settore – come gli specialisti di Soluzione Multa – e successivamente inviare personalmente il ricorso e presenziare l’udienza davanti al Giudice di Pace.
Alcune regole per la presentazione del ricorso
■ Ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale.
Il ricorso deve presentare obbligatoriamente i seguenti elementi:
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L’intestazione: «Ricorso al Prefetto contro verbale di accertamento di violazione del codice della strada»
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Dati del ricorrente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, automobile e targa, ecc.)
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estremi del verbale (numero del verbale, data di notifica, ecc.)
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Motivazioni per cui si ritiene che detta multa sia invalida
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Data e firma del ricorrente
Al ricorso dovrà essere allegata una copia del verbale e degli allegati che si intende sottoporre all’analisi del Prefetto.
■ Ricorso al Giudice di Pace
In caso di ricorso al Giudice di Pace prevede un numero di formalità maggiori rispetto al ricorso al Prefetto, inoltre in questo caso la difesa personale è ammessa solo per multe con un valore fino a 1.100 euro (come stabilito dall’art. 82 del codice di Procedura Civile).
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa, inoltre la persona legittimata a fare ricorso è solo quella a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.
È di fondamentale importanza individuare il giudice di pace competente, quello cioè del luogo del luogo in cui è avvenuta la violazione (generalmente il giudice competente è individuato nello stesso verbale).
Dopo il deposito in cancelleria del giudice di pace (può anche essere spedito con raccomandata ar), è necessario informarsi sull’udienza che verrà successivamente fissata ad alla quale dovrà partecipare personalmente il ricorrente.
All’esito del procedimento il giudice di pace emetterà la sentenza il cui esito è visibile dal sito del ministero della giustizia, indicando il numero di ruolo del registro generale comunicato al momento del deposito del ricorso.